società cooperativa sociale agricola

Le categorie di soci

Sempre dal nostro Statuto, possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:
1. SOCI LAVORATORI: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro prestazione per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Tali soci partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
2. SOCI VOLONTARI: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n°381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;
3. SOCI ORDINARI: persone fisiche o giuridiche che condividono e appoggiano gli scopi sociali;
4. SOCI SOVVENTORI: persone fisiche o giuridiche che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, ovvero sostengono economicamente la Cooperativa;
5. SOCI FRUITORI: persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi e dei prodotti della Cooperativa e che ne godono a vario titolo;
6. CATEGORIA SPECIALE DI SOCI: la Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori del precedente articolo.
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del Codice Civile.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 (dieci) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 (undici) del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio lavoratore   deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.
7. SOCI IN FORMAZIONE: ai sensi dell’art. 2527 , comma 3 del Codice Civile è istituita una categoria speciale di soci denominata Soci in Formazione, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo; il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori anche svantaggiati, in ragione dell’interesse al loro inserimento graduale nell’impresa o al fine di completare la loro formazione e comunque  in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali anche se parzialmente. La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall’Organo Amministrativo al momento dell’ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la Cooperativa, salvo diversa deliberazione dell’Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi in materia di cooperazione di lavoro.
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione all'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Caresà – società cooperativa sociale agricola
Iscr. Albo Società Cooperative sez. a mutualità prevalente di diritto A195156
Iscrizione Albo Regionale PD0164 - R.E.A.: 381883 – C.F. e P.I. 04341240283
sede legale: via Ospitale 32A – 35020 Brugine (PD)

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